Sono vietati gli spostamenti tra Regioni fino al 25 febbraio. Il governo uscente ha varato venerdì 12 febbraio il decreto che proroga (era prima fissato al 15 febbraio) il divieto di spostamento tra Regioni, anche se gialle. Era forte la preoccupazione per le nuove varianti del Covid, soprattutto nel centro Italia. I Governatori avevano chiesto all’esecutivo ancora in carica per il disbrigo degli affari correnti di prorogare il divieto di spostamenti tra Regioni.
"Dal 16 al 25 febbraio sull'intero territorio nazionale - si legge nel decreto - è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione", Il testo del provvedimento non si prevede dunque la proroga fino al 5 marzo, quando scadranno le altre misure anti-Covid.
Rimarrà consentito spostarsi nelle seconde case anche fuori Regioni come spiegano le Faq della presidenza del Consiglio dei Ministri, ricordando che "è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone 'arancione' o 'rossa'), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione).
Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.