La Lombardia dalle 00 di venerdì 5 e fino a domenica 14 marzo è in 'arancione rafforzato'. Chiudono tutte le scuole ad eccezione degli asili nido. A stabilirlo è un'ordinanza dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. La decisione è stata presa alla situazione epidemiologica sul territorio e le peculiarità del contesto sociale ed economico. I valori nelle ultime ore hanno subìto un rapido peggioramento con un'incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia.
In relazione al numero dei contagi che interessano le classi di età più giovani, è stata sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado, negli Istituti tecnici superiori e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, nonché nelle scuole dell'infanzia. Proseguono i servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi).
L'ordinanza, approvata giovedì 4 marzo, fa cessare gli effetti delle ordinanze precedentemente emanate in relazione al posizionamento di una serie di territori in fascia arancione rafforzata che si considerano superate dal nuovo provvedimento.
Ecco cosa dice l'ordinanza.
Art. 1) (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia).
Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in relazione all'intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall'art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021(ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), sono adottate le seguenti misure:
1 sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (Ie FP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), nonché sospensione delle attività delle scuole dell'infanzia;
2 in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2:
• le attività di laboratorio sono garantite;
• resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
3 si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell'art. 44 del DPCM 2 marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
4 si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell'art. 48 del DPCM 2 marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia;
5 non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
6 non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
7 non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
8 l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
9 non è consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
10 è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.