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Le due ordinanze regionali di giovedì 30 aprile

LogoLa Regione Lombardia giovedì 30 aprile ha emesso due ordinanze che integrano l'ultimo Dcpm del 26 aprile. La prima dispone:
- l'obbligo della mascherina, sempre e ovunque fuori dalla propria abitazione; non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità;

- sono consentiti i mercati ma solo per i banchi alimentari, "raccomandando" la misurazione della temperatura e a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni: assegnazione temporanea di un numero di parcheggi pari alla capienza massima di persone contemporaneamente presenti nell'area del mercato; limitazione dell'area dedicata al mercato con transenne; che vi sia un unico punto di accesso e un unico punto di uscita; l’accesso all'area ad un solo componente per ogni nucleo familiare; è consentita l'attività di toelettatura per animali di compagnia; è consentita la prosecuzione dell'attività di alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20);

- il blocco delle slot-machines e disattivazione di monitor e televisori di giochi che possono generare la permanenza e l'assembramento degli avventori;

- nei negozi di vendita al dettaglio che riaprono è consentito l'accesso ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.

- l'ordinanza è valida dal 4 al 17 maggio.

 

La seconda ordinanza della Regione Lombardia di giovedì 30 aprile è relativa al Trasporto Pubblico Locale che prevede le seguenti indicazioni:

- a bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l'utilizzo di guanti e mascherine; è cura del passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi, al momento in cui si allontana; i sedili da non utilizzare sono contrassegnati da segnali ben visibili. Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni vengono effettuate almeno una volta al giorno;
- gli ascensori della metropolitana e delle stazioni ferroviarie sono destinati in via prioritaria alle persone a ridotta mobilità;

- è sempre consentito il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica; le nuove misure di sicurezza previste dall'ordinanza regionale si applicano su tutti i servizi di trasporto pubblico (treni regionali, metropolitane, autobus, filobus, tram, funivie e servizio di navigazione sul lago di Iseo) e non di linea (taxi e NCC) e hanno validità per tutti i passeggeri e gli operatori di trasporto del territorio regionale.

Ultima modifica il Sabato, 02 Maggio 2020 09:36

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