La Regione Lombardia ha varato le misure di limitazione per la qualità dell’aria 2018-2019, che contengono alcune novità rispetto all’anno scorso, in particolare con riferimento ai mezzi diesel Euro 3.
Al fine di informare i cittadini mantovani in modo trasparente e chiaro, l’Amministrazione ha predisposto una campagna di comunicazione che prevede la diffusione capillare delle informazioni relative alle misure Antismog.
QUANDO SCATTANO LE LIMITAZIONI?
Dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 entrano in vigore le misure specifiche per limitare l’inquinamento dell’aria, vanno quindi rispettate alcune limitazioni sia sul riscaldamento domestico che sulla circolazione dei veicoli. In caso di alte concentrazioni di inquinanti si attivano ulteriori misure temporanee in base ai giorni di superamento dei limiti di PM10.
LIMITAZIONI PERMANENTI ALLA CIRCOLAZIONE
AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA E DIESEL ED EURO 1 E 2 DIESEL
A seguito delle nuove disposizioni introdotte con l’aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18) sono estese a tutto l’anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel. Pertanto le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore:
• dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,
• dalle ore 7,30 alle ore 19,30,
• permanentemente tutto l’anno, a partire dal 1 ottobre 2018,
nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia.
AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL
A seguito delle nuove disposizioni introdotte con l’aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18) sono modificate le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 3 diesel. In particolare le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore:
• dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,
• dalle ore 7,30 alle ore 19,30,
• dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018,
nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).
MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI
Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24).
Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 sono in vigore:
• dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,
• dalle ore 7,30 alle ore 19,30,
• dal 1 ottobre fino al 31 marzo di ogni anno
nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni)
Sono esclusi dal fermo della circolazione:
• veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
• veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas);
• veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo);
• veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del D.lgs. n. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
• veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D.lgs. 285/1992;
• motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
• veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con delibera di Giunta regionale n. 4924 del 15/06/2007, con delibera di Giunta regionale n. 6418 del 27/12/2007, e con delibera di Giunta regionale n. 9958 del 29/07/2009;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.
Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
• veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
• veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
• veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
• veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
• veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
• veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
• veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
• veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
• veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
• veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
• veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
• veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
A seguito dell’approvazione della delibera di Giunta regionale n. 712 del 30-10-2018, inerente le limitazioni alla circolazione dei veicoli euro 3 diesel, per la stagione invernale 2018/2019 (con termine il prossimo 31 marzo) sono immediatamente applicabili le ulteriori seguenti deroghe:
- veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE inferiore a 14.000 €, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;
- veicoli per il trasporto di persone di proprietà e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;
- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale ai sensi delle lettere f) e g) dell’art. 54 del Codice della Strada;
- veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l’avvenuto acquisto da parte dell’intestatario del mezzo stesso;
- veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive iscritte a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l’iscritto è direttamente impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l’iscritto è direttamente impegnato.
La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione può essere disposta da Regione Lombardia per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.
La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06.
I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.
LIMITAZIONI PERMANENTI PER GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA LEGNOSA (STUFE E CAMINETTI)
DIVIETO su tutto il territorio regionale dal 1° ottobre 2018:
• di utilizzo di generatori di classe ambientale 0 e 1 stella per impianti esistenti
• di installazione di generatori di classe inferiore a 3 stelle per nuovi impianti
DIVIETO su tutto il territorio regionale dal 1° gennaio 2020:
- di utilizzo di generatori di classe ambientale 0, 1 e 2 stelle per impianti esistenti
- di installazione di generatori di classe inferiore a 4 stelle per nuovi impianti
OBBLIGO su tutto il territorio regionale dal 1° ottobre 2018
- di utilizzo di pellet certificato di classe A1 nei generatori di calore per il riscaldamento domestico
Info e aggiornamenti su www.regione.lombardia.it
QUALI SONO LE PRINCIPALI CAUSE DELLO SMOG?
Traffico veicolare, in particolare i motori diesel, e riscaldamento domestico, soprattutto stufe e camini, rappresentano le principali cause di inquinamento dell’aria, unite alle combustioni all’aperto e l’agricoltura intensiva.
TRAFFICO VEICOLARE
Come si registra in tutti i centri urbani, anche a Mantova la fonte d’inquinamento più significativa è rappresentata dal traffico. Tutti i veicoli producono polveri, anche a causa dell’usura dei freni e dei pneumatici, ma particolarmente dannosi sono i motori diesel, che scaricano le polveri direttamente dal tubo di scappamento e immettono nell’aria gli ossidi di azoto che, combinandosi con l’ammoniaca prodotta dallo spandimento dei liquami in agricoltura, producono ulteriori polveri.
RISCALDAMENTO DOMESTICO (STUFE E CAMINI)
Un’altra fonte molto importante che contribuisce all’inquinamento dell’aria è la combustione della legna e del pellet utilizzati per alimentare i camini e le stufe domestiche, soprattutto se non effettuata in impianti di ultima generazione e ad alto rendimento. Le polveri prodotte dalla cattiva combustione della legna e del pellet hanno inoltre un alto contenuto di benzoapirene, una sostanza cancerogena.
COSA PUOI FARE PER CONTRIBUIRE A RIDURRE L’INQUINAMENTO DELL’ARIA?
CONSIGLI PER LA MOBILITÀ
1. Scegli per quanto possibile i mezzi pubblici.
2. Se puoi usa la bicicletta. Oltre ad un mezzo proprio puoi utilizzare il parco biciclette Mobike o il bike sharing.
3. Utilizza le navette gratuite messe a disposizione nei parcheggi di Campocanoa (tutti i giorni dalle 7.00 alle 21.00) e Palazzo Te (sabato e domenica dalle 9.00 alle 21.00 ed il giovedì mattina dalle 7.00 alle 13.00). Disponibile anche una navetta attrezzata per il trasporto disabili che effettua il servizio a chiamata.
4. Se usi l’auto, quando possibile non viaggiare da solo e scegli il car pooling, utilizza uno stile di guida ecologico contenendo la velocità ed evitando le forti accelerazioni.
5. Controlla la pressione dei pneumatici perché è importante e influenza molto i consumi dell’auto.
6. Nella scelta dell’auto, ricorda che le auto ibride ed elettriche sono le più ecologiche, privilegia la classe ambientale Euro 6 e alimentazioni alternative al diesel.
CONSIGLI PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO
1. Privilegia impianti di riscaldamento più efficienti e a più alto rendimento; ricorda che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono i più ecologici.
2. Effettua regolarmente la manutenzione del tuo impianto.
3. Limita gli sprechi energetici: rispetta i limiti di temperatura, tieni chiuse le porte degli esercizi commerciali e utilizza gli elettrodomestici a pieno carico.
4. Se utilizzi impianti di combustione a biomassa tieni presenti le seguenti buone norme: scegli pellet di qualità; effettua periodicamente la manutenzione e la pulizia dei camini; conserva la legna (secca, stagionata e pulita) in un ambiente areato. Nei periodi di alte concentrazioni di inquinanti, se possiedi altre fonti di riscaldamento, limita l’utilizzo di camini e stufe.
5. Non bruciare materiali impropri (come plastica, legna verniciata, imballaggi e rifiuti in genere) perché producono sostanze tossiche per la salute.
ESCLUSIONI E DEROGHE
Esclusione dalle limitazioni alla circolazione
Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:
- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati: - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; - veicoli di pronto soccorso sanitario; - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL); - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; - autovetture targate CD e CC.
* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas
** per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo
Deroghe dalle limitazioni alla circolazione
Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell’art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/ autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art.116 del d.lgs. 285/92;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
Si possono scaricare l'ordinanza e la mappa